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Legge 23/12/1996 n. 662

m) nel rispetto dei principi direttivi indicati alla lettera l), possibilità di prevedere l'applicazione di una imposizione sostitutiva sugli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cui all'articolo 41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi in misura pari al livello minimo indicato nella predetta lettera l); sono in ogni caso esclusi dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili derivanti da partecipazioni qualificate;

n) determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera f) secondo i medesimi livelli indicati nella lettera l) e, in particolare, applicando il livello più basso ai redditi di cui alla lettera b), non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate, nonché a quelli conseguiti nell'ambito delle gestioni di cui alle lettere g) e i); coordinamento fra le disposizioni in materia di ritenute alla fonte sui redditi di capitale e di imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi ed i trattamenti previsti alle lettere g) e i);

o) introduzione di disposizioni necessarie al più efficace controllo dei redditi di capitale e diversi, anche mediante la previsione di particolari obblighi di rilevazione e di comunicazione delle operazioni imponibili da parte degli intermediari professionali o di altri soggetti che intervengano nelle operazioni stesse, con possibilità di limitare i predetti obblighi nei casi di esercizio delle opzioni di cui alle lettere

f) e g); revisione della disciplina contenuta nel decreto legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990 n. 227, ed introduzione di tutte le disposizioni necessarie al più esteso controllo dei redditi di capitale e diversi anche di fonte estera;

p) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto legge 28 gennaio 1991 n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991 n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento, con particolare ri- guardo al trattamento dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato;

q) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto legislativo 10 aprile 1996 n. 239, e con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, introducendo tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento;

r) possibilità di disporre l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a nove mesi dalla loro pubblicazione.

161. Il Governo é delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto la modifica organica e sistematica delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili ai processi di organizzazione delle attività produttive, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, per le plusvalenze realizzate relative ad aziende, complessi aziendali, partecipazioni in società controllate o collegate, sempreché possedute per un periodo non inferiore a tre anni solari, di un regime opzionale di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, con un'aliquota non superiore a quella applicata alla cessione di partecipazioni qualificate di cui al comma 160, lettera e);

b) armonizzazione del regime tributario delle operazioni di conferimento di aziende o di complessi aziendali e di quelle di scambio di partecipazioni con il regime previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 544, per le operazioni poste in essere tra soggetti residenti nel territorio dello Stato e soggetti residenti in altri Stati membri dell'Unione europea;

c) previsione, per le plusvalenze realizzate in dipendenza delle operazioni indicate nella lettera b) nonché per quelle iscritte a seguito di operazioni di fusione e di scissione, di un regime di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, da applicare a scelta del contribuente ed in alternativa al regime indicato nella lettera b), con un'aliquota pari a quella indicata alla lettera a);

d) esclusione o limitazione dell'applicazione del regime di imposizione sostitutiva, per le operazioni indicate nelle lettere precedenti, di natura elusiva; previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere;

e) individuazione di una disciplina specifica per la riscossione delle imposte sostitutive di cui alle lettere a) e c), prevedendo la possibilità di introdurre criteri di dilazione, eventualmente differenziati;

f) revisione del trattamento tributario delle riserve in sospensione di imposta anche per armonizzarlo con le disposizioni del codice civile e con i principi contabili in materia di conti annuali;

g) revisione dei criteri di individuazione delle operazioni di natura elusiva indicate nell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990 n. 408, anche in funzione di un miglior coordinamento con le operazioni indicate nelle precedenti lettere e con le disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 544.

162. Il Governo é delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino delle imposte personali sul reddito, ai fine di favorire la capitalizzazione delle imprese e tenendo conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria; la remunerazione ordinaria del capitale investito sarà determinata in base al rendimento figurativo fissato tenendo conto dei rendimenti finanziari dei titoli obbligazionari, pubblici e privati, trattati nei mercati regolamentati italiani;

b) applicazione della nuova disciplina con riferimento all'incremento dell'ammontare complessivo delle riserve formate con utili, nonché del capitale sociale e delle riserve e fondi di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sempreché derivanti da conferimenti in denaro, effettivamente eseguiti, rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996; possibilità di limitazioni o esclusioni del beneficio nel caso di utilizzo degli incrementi per finalità non rispondenti ad esigenze di efficienza, rafforzamento o razionalizzazione dell'apparato produttivo;

c) previsioni di particolari disposizioni per le società costituite dopo il 30 settembre 1996;

d) determinazione dell'aliquota ridotta di cui alla lettera a) in una misura compresa tra i livelli minimo e massimo previsti dalla lettera l) del comma 160;

e) abrogazione della maggiorazione di conguaglio prevedendo l'affrancamento obbligatorio delle riserve di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, con il pagamento di un'imposta sostitutiva non superiore al 6 per cento; l'imposta sostitutiva, non deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile, potrà essere prelevata a carico delle riserve e per la relativa riscossione potranno essere previste diverse modalità di rateazione non superiori in ogni caso a tre anni dalla prima scadenza;

f) possibilità di prevedere trattamenti temporanei di favore per le società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati italiani, consistenti in riduzioni dell'aliquota fissata ai sensi della lettera d) e nella eventuale applicazione della disciplina di cui alla lettera b) senza limitazioni o esclusioni; tale trattamento si applica per i primi tre periodi di imposta successivi a quelli della prima quotazione;

g) possibilità di prevedere speciali incentivazioni per favorire la ricerca e la tecnologia avanzata;

h) abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati e conclusi nell'ambito dei mercati medesimi, con possibilità di apportare misure di coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3278, e con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, anche al fine di evitare disparità di trattamento;

i) coordinamento della disciplina del credito di imposta sugli utili societari con le disposizioni di cui alle precedenti lettere e con la lettera

m) del comma 160; compensazione, ai soli fini della lettera e), con l'imposta relativa al dividendo da cui deriva; negli altri casi l'ammontare del credito di imposta non potrà essere superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla società alla cui distribuzione di utili il credito di imposta é riferito;

l) coordinamento delle disposizioni previste nelle lettere precedenti con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, procedendo anche alla revisione della disciplina delle ritenute sugli utili di cui é deliberata la distribuzione.

163. L'attuazione delle deleghe di cui ai commi da 160 a 162 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonché maggiori entrate nette pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

164. All'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, e successive modificazioni, la parola: "decuplo" é sostituita dalla seguente: "ventuplo". Il prospetto dei coefficienti allegato al predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e successive modificazioni, é sostituito dal prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dalla stessa data ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite e alle pensioni si tiene conto del ventuplo dell'annualità e si applicano altresì i coefficienti previsti nel prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. Il valore del multiplo dell'annualità indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e successive modificazioni, nonché il prospetto dei coefficienti allegato a quest'ultimo sono variati, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica é intervenuta. Le variazioni di cui al periodo precedente hanno efficacia anche, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite ed alle pensioni, per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello in cui é pubblicato il decreto di variazione.

165. Le persone fisiche esercenti imprese ovvero arti o professioni possono adempiere agli obblighi documentali e contabili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e agli effetti della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo secondo le disposizioni del comma 166 a condizione che nell'anno solare precedente:

 

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